DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
DEL
26 AGOSTO 1789
I
rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti
dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della
corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne
dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo,
affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro
diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli
atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter
essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione
politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi
su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per
risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in
presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti
diritti dell’uomo e del cittadino:
Art.
1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le
distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Art.
2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei
diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono
la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Art.
3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella
Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che
non emani espressamente da essa.
Art.
4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad
altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha
come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della
società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono
essere determinati solo dalla Legge.
Art.
5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla
società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere
impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non
ordina.
Art.
6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i
cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i
loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per
tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo
uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità,
posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra
distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art.
7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non
nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa
prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno
eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni
cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve
obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art.
8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge
stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente
applicata.
Art.
9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato
dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni
rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere
severamente represso dalla Legge.
Art.
10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche
religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine
pubblico stabilito dalla Legge.
Art.
11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno
dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque
parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere
dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art.
12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno
di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il
vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai
quali essa è affidata.
Art.
13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese
d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso
deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione
delle loro capacità.
Art.
14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro
stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di
determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la
durata.
Art.
15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua
amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art.
16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una
costituzione.
Art.
17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno
può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente
constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e
preventivo indennizzo.
FONTE:
P.
Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di
“democrazia stabilizzata”, Giuffrè, Milano 1994.
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